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194160
IDG920600216
92.06.00216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Luzzato Edgar
I brevetti chimico-farmaceutici e il requisito della loro descrizione
Riv. dir. ind., an. 37 (1988), fasc. 4, pt. 1, pag. 463-478
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320; D18831
(Sommario: - Premesse. Non esiste "l' invenzione farmaceutica" ma esistono solo invenzioni di nuovo composto chimico, o di nuova utilizzazione di esso, o di selezione di un composto entro una classe nota di composti, il cui prodotto sia destinato ad usi farmacologici. Tutte hanno la stessa natura e lo stesso regime giuridico. - La sentenza 20 marzo 1978 n. 20 della Corte Costituzionale sulla brevettabilita' dei medicamenti e la campagna per ridurne la portata: il disegno di legge approvato dal Senato il 18 marzo 1981 e mai diventato legge. Enunciazione della tesi centrale di questo studio. - La legge delega 26 maggio 1978 n. 260 e la sua finalita': adeguare e coordinare la legislazione italiana a certi atti internazionali tra cui quelli sul brevetto europeo. - La sufficiente descrizione dei composti di un brevetto chimico-farmaceutico e la "tesi dei singoli composti". - La posizione della Corte di Cassazione italiana. - Che cosa dovrebbe essere descritto nel caso di composti non esemplificati. Difetto e confutazione di quella tesi. - Le nuove utilizzazioni di cui all' art. 14 legge speciale. - I pretesi brevetti di sbarramento e la teoria dei grandi numeri. - La pretesa non brevettabilita' dei composti intermedi. - Conclusioni)
l. 26 maggio 1978, n. 260 C. Cost. 20 marzo 1978, n. 20
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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