| 194160 | |
| IDG920600216 | |
| 92.06.00216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Luzzato Edgar
| |
| I brevetti chimico-farmaceutici e il requisito della loro descrizione
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. dir. ind., an. 37 (1988), fasc. 4, pt. 1, pag. 463-478
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D311320; D18831
| |
| | |
| | |
| (Sommario: - Premesse. Non esiste "l' invenzione farmaceutica" ma
esistono solo invenzioni di nuovo composto chimico, o di nuova
utilizzazione di esso, o di selezione di un composto entro una classe
nota di composti, il cui prodotto sia destinato ad usi farmacologici.
Tutte hanno la stessa natura e lo stesso regime giuridico. - La
sentenza 20 marzo 1978 n. 20 della Corte Costituzionale sulla
brevettabilita' dei medicamenti e la campagna per ridurne la portata:
il disegno di legge approvato dal Senato il 18 marzo 1981 e mai
diventato legge. Enunciazione della tesi centrale di questo studio. -
La legge delega 26 maggio 1978 n. 260 e la sua finalita': adeguare e
coordinare la legislazione italiana a certi atti internazionali tra
cui quelli sul brevetto europeo. - La sufficiente descrizione dei
composti di un brevetto chimico-farmaceutico e la "tesi dei singoli
composti". - La posizione della Corte di Cassazione italiana. - Che
cosa dovrebbe essere descritto nel caso di composti non
esemplificati. Difetto e confutazione di quella tesi. - Le nuove
utilizzazioni di cui all' art. 14 legge speciale. - I pretesi
brevetti di sbarramento e la teoria dei grandi numeri. - La pretesa
non brevettabilita' dei composti intermedi. - Conclusioni)
| |
| | |
| | |
| l. 26 maggio 1978, n. 260
C. Cost. 20 marzo 1978, n. 20
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |