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194176
IDG920700232
92.07.00232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masini Stefano
Sull' obbligo di garantire al conduttore il pacifico godimento del fondo durante l' affitto
Nota a Trib. Verona sez. agr. 6 maggio 1989, n. 710
Giur. agr. it., an. 37 (1990), fasc. 12, pt. 1, pag. 690-691
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142; D91412
Non configura grave inadempimento legittimante la risoluzione del contratto di affitto il rifiuto opposto dall' affittuario a terzi di accedere al fondo per eseguire il taglio di alberi. Tale rifiuto consegue al convincimento dell' affittuario di subire una lesione dei propri diritti attraverso la unilaterale decisione del concedente. Esaminata la disciplina della consegna del fondo all' affittuario per quanto riguarda la detenzione dell' immobile, delle pertinenze, tra cui anche gli alberi, e degli accessori, l' A. condivide la pronuncia ritenendo, pero', che il giudice avrebbe dovuto affermare la responsabilita' del concedente per molestie. Inoltre questi ha compiuto un illecito, non avendo proceduto alla ripartizione dell' incremento legnoso di piante di alto fusto, secondo quanto prescrive la l. 171/1962.
art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203 l. 2 aprile 1962, n. 171 art. 1585 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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