| 194176 | |
| IDG920700232 | |
| 92.07.00232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Masini Stefano
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| Sull' obbligo di garantire al conduttore il pacifico godimento del
fondo durante l' affitto
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| Nota a Trib. Verona sez. agr. 6 maggio 1989, n. 710
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| Giur. agr. it., an. 37 (1990), fasc. 12, pt. 1, pag. 690-691
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9142; D91412
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| Non configura grave inadempimento legittimante la risoluzione del
contratto di affitto il rifiuto opposto dall' affittuario a terzi di
accedere al fondo per eseguire il taglio di alberi. Tale rifiuto
consegue al convincimento dell' affittuario di subire una lesione dei
propri diritti attraverso la unilaterale decisione del concedente.
Esaminata la disciplina della consegna del fondo all' affittuario per
quanto riguarda la detenzione dell' immobile, delle pertinenze, tra
cui anche gli alberi, e degli accessori, l' A. condivide la pronuncia
ritenendo, pero', che il giudice avrebbe dovuto affermare la
responsabilita' del concedente per molestie. Inoltre questi ha
compiuto un illecito, non avendo proceduto alla ripartizione dell'
incremento legnoso di piante di alto fusto, secondo quanto prescrive
la l. 171/1962.
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| art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203
l. 2 aprile 1962, n. 171
art. 1585 c.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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