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194184
IDG920700240
92.07.00240 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrari Maria Antonietta
Escluso l' accertamento di maggior valore, ai fini dell' imposta di registro, per gli atti di assegnazione di terreni da parte degli enti di sviluppo agrario
Nota a Cass. sez. I civ. 12 dicembre 1989, n. 5486 Cass. sez. I civ. 30 giugno 1989, n. 3160
Giur. agr. it., an. 38 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 34-35
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91180; D24054; D23103
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha affermato il principio che gli atti di assegnazione di terreni da parte di enti di riforma, avendo natura di concessione-contratto con effetti traslativi, vanno assoggettati all' imposta proporzionale di registro, dovuta sul prezzo di assegnazione determinato secondo i parametri stabiliti dalla l. 230/1950 e non sul valore venale. Di conseguenza i medesimi atti non sono suscettibili di accertamento di maggior valore, non essendo configurabile un valore di mercato diverso rispetto a quello determinato per legge; ne' nei confronti dei medesimi atti puo' trovare applicazione l' INVIM, mancando un incremento di valore in favore dell' ente concedente. Approfondimento adesivo a questo indirizzo giurisprudenziale, peraltro respinto dall' amministrazione finanziaria.
art. 17 l. 12 maggio 1950, n. 230 art. 18 l. 12 maggio 1950, n. 230 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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