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194185
IDG920700241
92.07.00241 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cialli Gabriella
L' ammissibilita' della clausola compromissoria in materia di contratti agrari
Nota a App. Roma sez. I civ. 2 aprile 1990, n. 1158
Giur. agr. it., an. 38 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 35-38
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914; D446; D44650
La Corte ha dichiarato l' inammissibilita' dell' impugnazione della sentenza arbitrale proposta avanti a giudice inferiore o di pari grado rispetto a quello competente. Ha ritenuto che non fosse applicabile il principio della c.d. trasmigrazione del giudizio dal giudice incompetente a quello competente ex art. 50 c.p.c. L' A. approfondisce alcuni aspetti: quello relativo al carattere dell' impugnazione del lodo arbitrale; quello relativo alla c.d. compromettibilita' di controversie relative a rapporti agrari; quello attinente al rimedio processuale per far valere l' eventuale nullita' della clausola compromissoria e della conseguente sentenza arbitrale; infine quello relativo al valore del lodo reso in materia non compromettibile, se cioe' sia radicalmente nullo o se la sua nullita' debba essere fatta valere esclusivamente a mezzo dell' impugnazione prevista dall' art. 829 c.p.c.
art. 50 c.p.c. art. 409 c.p.c. art. 806 c.p.c. art. 826 c.p.c. art. 828 c.p.c. art. 829 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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