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194187
IDG920700243
92.07.00243 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Oricchio Antonio
L' art. 7 comma 2 della l. 203/1982 e il requisito soggettivo del titolo di studio per l' esercizio del diritto di ripresa
Nota a App. Brescia sez. agr. 13 giugno 1989, n. 471
Giur. agr. it., an. 38 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 45-46
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9125; D91410
L' equiparazione a coltivatore diretto ai fini del valido esercizio del diritto di ripresa e' possibile solo se il concedente possiede una laurea o un diploma di scuola agraria il cui corso sia di durata quinquennale. Non e' quindi idoneo il diploma di "esperto agrario" conseguito al termine di un corso triennale. Cosi' ritiene la sentenza annotata, che l' A. non condivide.
art. 7 comma 2 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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