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194195
IDG920700251
92.07.00251 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlando Antonio
Privilegio convenzionale e presunta garanzia da parte del concedente
Nota a Cass. sez. III civ. 21 luglio 1989, n. 3435
Giur. agr. it., an. 38 (1991), fasc. 2, pt. 1, pag. 97-99
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9152
Punto centrale della sentenza e' il sequestro dei frutti eseguito ad opera dell' Istituto che aveva concesso il credito agrario d' esercizio al conduttore del fondo che era subentrato nel corso dell' annata agraria. L' Istituto creditore aveva proceduto al sequestro dei frutti ai sensi dell' art. 9 l. 1760/1928. Gli affittuari subentrati chiedevano fosse loro prestata dal concedente la garanzia per molestie alla cosa locata ex art. 1585 c.c. e, in subordine, quella riguardante vizi e difetti sempre della cosa locata, ex art. 1578 c.c. Di conseguenza gli affittuari chiedevano una proporzionale riduzione dei canoni d' affitto. L' A. ricostruisce la struttura del privilegio convenzionale, per chiarire il ragionamento seguito dalla Suprema Corte per giungere a negare all' affittuario un risarcimento nei confronti del concedente.
r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509 art. 8 l. 5 luglio 1928, n. 1760 art. 9 l. 5 luglio 1928, n. 1760 art. 1572 c.c. art. 1585 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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