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194202
IDG920700258
92.07.00258 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masini Stefano
Sul concetto di "fondo" destinato all' itticoltura in relazione all' applicazione delle norme sui contratti agrari
Giur. agr. it., an. 38 (1991), fasc. 3, pt. 1, pag. 149-151
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91211; D914
Secondo i principi della dottrina prevalente e' da escludersi la natura agricola dell' itticoltura. L' A. ritiene che non si debba partire dal tipo di allevamento per definire se un' attivita' e' "pertinente" all' agricoltura, ma dal concetto tecnico di fondo. Approfondita la questione, l' A. concorda con chi ha ritenuto che non ci sia affatto motivo di "scandalo" a rilevare una fattispecie di affitto di lago per la produzione di pesce, riconducibile quindi nell' ambito della disciplina in tema di contratti agrari.
art. 2135 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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