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194223
IDG920700279
92.07.00279 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triola Roberto
Questioni in tema di denuntiatio nella prelazione agraria
Nota a Cass. sez. III civ. 25 gennaio 1991, n. 751
Giur. agr. it., an. 38 (1991), fasc. 5, pt. 1, pag. 285-286
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91611; D91612
L' A. indica i motivi per cui non puo' essere condiviso il principio di cui alla prima massima della sentenza, secondo cui la "denuntiatio" effettuata dal rappresentante legale di una persona giuridica comporta l' annullabilita' del negozio, senza possibilita' di applicazione dell' art. 1398 c.c., quando manchi la manifestazione della volonta' dell' organo deliberante. Ne' puo' essere condiviso, sostiene l' A., il principio della seconda massima, secondo cui il titolare del diritto di prelazione e' tenuto ad esercitare il relativo diritto anche nel caso in cui gli venga trasmesso un contratto preliminare concluso con il terzo, sottoposto a condizione di sospensiva che, nel caso esaminato, era la deliberazione del consiglio di amministrazione di procedere alla vendita. La terza massima, infine, afferma che non e' idoneo, nel sistema normativo della prelazione agraria, l' utilizzo del contratto preliminare per persona da nominare.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 1398 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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