| 194223 | |
| IDG920700279 | |
| 92.07.00279 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Triola Roberto
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| Questioni in tema di denuntiatio nella prelazione agraria
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| Nota a Cass. sez. III civ. 25 gennaio 1991, n. 751
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| Giur. agr. it., an. 38 (1991), fasc. 5, pt. 1, pag. 285-286
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91611; D91612
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| L' A. indica i motivi per cui non puo' essere condiviso il principio
di cui alla prima massima della sentenza, secondo cui la
"denuntiatio" effettuata dal rappresentante legale di una persona
giuridica comporta l' annullabilita' del negozio, senza possibilita'
di applicazione dell' art. 1398 c.c., quando manchi la manifestazione
della volonta' dell' organo deliberante. Ne' puo' essere condiviso,
sostiene l' A., il principio della seconda massima, secondo cui il
titolare del diritto di prelazione e' tenuto ad esercitare il
relativo diritto anche nel caso in cui gli venga trasmesso un
contratto preliminare concluso con il terzo, sottoposto a condizione
di sospensiva che, nel caso esaminato, era la deliberazione del
consiglio di amministrazione di procedere alla vendita. La terza
massima, infine, afferma che non e' idoneo, nel sistema normativo
della prelazione agraria, l' utilizzo del contratto preliminare per
persona da nominare.
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| art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
art. 1398 c.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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