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194224
IDG920700280
92.07.00280 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatta Carlo
L' indennita' per inabilita' temporanea assoluta, estesa ai lavoratori agricoli autonomi per effetto degli artt. 4 e 21 della l. 10 maggio 1982, n. 251, non spetta per infortuni verificatisi prima del I gennaio 1982
Nota a Cass. sez. lav. 1 febbraio 1989, n. 610
Giur. agr. it., an. 38 (1991), fasc. 5, pt. 1, pag. 294-296
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91278; D701
Secondo la sentenza in commento, che segue un orientamento ormai consolidato, l' indennita' per inabilita' temporanea assoluta estesa alle persone (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi, che prestino opera manuale abituale nelle rispettive aziende) indicate dall' art. 205 lett. b d.p.r. 1124/1965 per effetto dell' art. 4 l. 251/1982, con efficacia retroattiva dall' 1 gennaio 1982 in base all' art. 21 stessa legge, non deve essere corrisposta per gli infortuni occorsi a tali persone in epoca anteriore a tale data, anche se alla stessa data perduri tale inabilita'. L' A. approfondisce la questione sotto vari aspetti, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale, per sostenere l' opportunita' di un intervento legislativo in materia.
art. 205 lett. b d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 213 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 4 l. 10 maggio 1982, n. 251 art. 21 l. 10 maggio 1982, n. 251 C. Cost. 24 marzo 1988, n. 350
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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