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194225
IDG920700281
92.07.00281 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Celebrin Primo
Osservazioni in tema di esercizio del diritto di prelazione e immediata rivendita del fondo
Nota a Cass. sez. III civ. 10 agosto 1988, n. 4923
Giur. agr. it., an. 38 (1991), fasc. 5, pt. 1, pag. 296-298
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306011; D91611; D91612
La sentenza annotata segue l' indirizzo assunto dalla Corte in tema di nullita' del negozio di acquisto per esercizio della prelazione agraria e della successiva rivendita del fondo. Con questa sentenza, infatti, la Suprema Corte sostiene che entrambi i trasferimenti sono nulli perche' in frode alla legge. L' A. richiama precedenti soluzioni adottate dalla Corte e le diverse teorie sostenute dalla dottrina. Evidenzia alcuni problemi che sorgono analizzando il principio sostenuto dalla Corte alla luce di quelli che regolano l' interpretazione della legge. Ritiene che la nullita' per frode alla legge si fondi sul presupposto che l' art. 8 l. 590/1965 abbia istituito un divieto generale di rivendita del fondo, dando per scontato un precetto che non esiste, facendo discendere da quella norma un principio che, oggettivamente, in essa non e' contenuto.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817 art. 8 l. 14 agosto 1971, n. 817 art. 1344 c.c. art. 1418 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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