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194238
IDG920700294
92.07.00294 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tortolini Luigi
Sulla conservazione della destinazione economica impresa dal concedente sulla cosa
Nota a Trib. Foggia sez. agr. 24 novembre 1989
Giur. agr. it., an. 38 (1991), fasc. 6, pt. 1, pag. 364-367
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142; D91426; D91412
Il contratto prevedeva il divieto di mutare la destinazione a pascolo del terreno, divieto fondato sul dato obiettivo della natura collinare del terreno, tale da non consentire il dissodamento. Secondo la sentenza in oggetto, il mutamento della destinazione economica del fondo, stabilita di comune accordo dalle parti, costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da comportare la risoluzione del contratto. L' A. approfondisce il problema dei limiti a carico dell' affittuario relativamente al rispetto della destinazione economica del fondo; esamina la disciplina giuridica riguardante terreni economicamente caratterizzati dalla destinazione a pascolo; condivide sostanzialmente la decisione del Tribunale, pur esprimendo dubbi circa la valutazione del consenso del locatore alla coltivazione di alcuni campi ad uso pascolativo.
art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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