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194251
IDG920700307
92.07.00307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masini Stefano
Sull' impiego di liquami zootecnici nel normale ciclo di produzione dell' azienda agricola
Nota a Pret. Cuneo sez. Fossano 13 novembre 1990
Giur. agr. it., an. 38 (1991), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 425-427
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91201; D18801; D18802
Secondo la pronuncia in commento l' art. 21 comma 3 l.r. PI 13/1990 escluderebbe dall' obbligo di munirsi dell' autorizzazione prevista dalla normativa statale l' imprenditore agricolo che procedesse allo spargimento su terreno, a fini agricoli, di deiezioni animali provenienti da allevamento zootecnico-insediamento produttivo. Tale attivita', secondo il Pretore, rientra nella previsione dell' art. 21 comma 1 l. 319/1976 e, pertanto, la normativa regionale, privando la fattispecie di sanzione penale, appare in contrasto con gli artt. 25 e 117 Cost. L' A., analizzata la normativa regionale e statale sulla questione, ritiene che la legge regionale in oggetto non sottragga al controllo, alla regolamentazione e alle sanzioni penali secondo la disciplina antinquinamento l' impiego di liquami zootecnici nel ciclo di produzione dell' azienda agricola mediante la "fertirrigazione".
art. 25 Cost. art. 117 Cost. art. 9 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 21 comma 1 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 21 comma 3 l.r. PI 26 marzo 1990, n. 13
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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