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194262
IDG920700318
92.07.00318 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Butti Luciano
La fertirrigazione non e' reato
Nota a ord. C. Cost. 2 maggio 1991, n. 197
Riv. dir. agr., an. 70 (1991), fasc. 2, pt. 2, pag. 214-215
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D18802; D539
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 21 comma 3 della legge della Regione Piemonte n. 13/1990, che detta la disciplina degli scarichi civili. Secondo la Corte, afferma l' A., lo spandimento sul suolo dei liquami animali per uso agricolo "non rientra nella previsione dell' art. 21 l. 319/1976, la quale disciplina l' apertura e l' effettuazione degli scarichi". Secondo l' ordinanza di rimessione, invece, la fertirrigazione assumerebbe rilevanza penale. Suscita perplessita', commenta l' A., l' affermazione della Corte secondo la quale la violazione delle norme che regolano lo spandimento dei liquami sul suolo agricolo "importa solo sanzioni amministrative".
art. 25 Cost. art. 117 Cost. art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 21 comma 3 l.r. PI 26 marzo 1990, n. 13
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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