Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


194306
IDG920900362
92.09.00362 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pagliaro Antonio
La legge penale tra irretroattivita' e retroattivita'
Giust. pen., s. 7, an. 96 (1991), fasc. 1, pt. 2, pag. 1-8
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5111; D50000; D5001; D51110; D51113
La l. 86/1990, "Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", oltre a ristrutturare i piu' importanti delitti in materia, contiene l' esplicita abrogazione degli artt. 315 e 324 c.p., che prevedevano il delitto di malversazione e quello di interesse privato in atti d' ufficio. E' sorto, cosi', il dubbio se i fatti commessi prima dell' entrata in vigore della l. 86/1990 e costituenti reato a norma delle leggi allora vigenti, possano ancora esser puniti in forza della nuova legge, sebbene per quest' ultima sia diversa la struttura del reato e, in particolare, il dubbio si rafforza per i fatti di malversazione e di interesse privato, essendo stati abrogati gli articoli del codice che prevedevano questi reati. L' A. affronta la questione sotto il profilo della teoria della norma penale relativamente al rapporto che intercorre tra irretroattivita' della legge penale incriminatrice (art. 25 comma 2 Cost.; art. 2 comma 1 c.p.), retroattivita' della legge che introduce una liceita' penale (art. 2 comma 2 c.p.) e retroattivita' della legge penale incriminatrice piu' favorevole al reo (art. 2 comma 3 c.p.).
art. 25 comma 2 Cost. l. 26 aprile 1990, n. 86 art. 2 c.p. art. 315 c.p. art. 324 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati