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194340
IDG920900396
92.09.00396 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Patane' Sebastiano
Aboliti dal nuovo codice di procedura penale i "casi analoghi" di conflitto interessanti il P.M.
Nota a Cass. sez. I pen. 19 febbraio 1990
Giust. pen., s. 7, an. 96 (1991), fasc. 5, pt. 3, pag. 298-308
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6023; D6030
La sentenza in epigrafe esclude conflitti tra P.M. e Tribunale in ordine all' instaurazione del giudizio direttissimo, ne' sono riconducibili tra i casi analoghi di conflitto di cui all' art. 28 comma 2 c.p.p. Non sono infatti ammissibili conflitti fra organi del P.M. ed organi della giurisdizione, a motivo della qualita' di parte rivestita dal P.M. nel nuovo processo penale. L' A. approfondisce la questione analizzando la normativa in materia contenuto nel codice di procedura penale del 1930 e quella attuale, richiamando giurisprudenza e dottrina riferite sia al vecchio che al nuovo codice sul tema, nonche' verificando la posizione del P.M. come parte nel nuovo processo penale. Auspica conclusivamente un' opportuna revisione da parte della Cassazione delle posizioni assunte soprattutto per quanto riguarda la irreale ed eccessiva visione, quasi esclusivamente privatistica, del P.M. Se cio' non dovesse avvenire, con il conseguente sbandamento che ne deriverebbe, come emerge gia' dagli orientamenti della Cassazione, e' necessario un intervento del legislatore, perche' detti norme precise sulla soluzione dei conflitti, considerando anche quelli fra organi del P.M., al di fuori delle indagini preliminari, e quelli fra P.M. e giudici.
art. 51 c.p.p. 1930 art. 28 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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