| 194340 | |
| IDG920900396 | |
| 92.09.00396 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Patane' Sebastiano
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| Aboliti dal nuovo codice di procedura penale i "casi analoghi" di
conflitto interessanti il P.M.
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| Nota a Cass. sez. I pen. 19 febbraio 1990
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| Giust. pen., s. 7, an. 96 (1991), fasc. 5, pt. 3, pag. 298-308
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6023; D6030
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| La sentenza in epigrafe esclude conflitti tra P.M. e Tribunale in
ordine all' instaurazione del giudizio direttissimo, ne' sono
riconducibili tra i casi analoghi di conflitto di cui all' art. 28
comma 2 c.p.p. Non sono infatti ammissibili conflitti fra organi del
P.M. ed organi della giurisdizione, a motivo della qualita' di parte
rivestita dal P.M. nel nuovo processo penale. L' A. approfondisce la
questione analizzando la normativa in materia contenuto nel codice di
procedura penale del 1930 e quella attuale, richiamando
giurisprudenza e dottrina riferite sia al vecchio che al nuovo codice
sul tema, nonche' verificando la posizione del P.M. come parte nel
nuovo processo penale. Auspica conclusivamente un' opportuna
revisione da parte della Cassazione delle posizioni assunte
soprattutto per quanto riguarda la irreale ed eccessiva visione,
quasi esclusivamente privatistica, del P.M. Se cio' non dovesse
avvenire, con il conseguente sbandamento che ne deriverebbe, come
emerge gia' dagli orientamenti della Cassazione, e' necessario un
intervento del legislatore, perche' detti norme precise sulla
soluzione dei conflitti, considerando anche quelli fra organi del
P.M., al di fuori delle indagini preliminari, e quelli fra P.M. e
giudici.
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| art. 51 c.p.p. 1930
art. 28 c.p.p.
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