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194346
IDG920900402
92.09.00402 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bognani Salvatore
Alcune osservazioni sull' art. 11 comma 3 c.p.p.
Giust. pen., s. 7, an. 96 (1991), fasc. 6, pt. 3, pag. 384
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60241; D68; D60211
L' A. rileva il contrasto tra il comma 3 e i commi 1 e 2 dell' art. 11 c.p.p. I primi due commi dell' art. 11 prevedono infatti l' obbligo della rimessione del procedimento allorquando in esso sia parte un magistrato, non importa se imputato o parte lesa. Questa disciplina generale e' derogata dal comma 3 quando si tratti di reato commesso in udienza, ma solo nei confronti di un magistrato. L' A. indica i principi costituzionali con i quali le norme in esame contrastano, motivo per cui lo stesso A. ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale.
art. 60 c.p.p. 1930 art. 11 comma 3 c.p.p.
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