| 194357 | |
| IDG920900413 | |
| 92.09.00413 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Morselli Elio
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| Disvalore dell' evento e disvalore della condotta nella teoria del
reato
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 34 (1991), fasc. 3, pag. 796-843
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D501; F4251
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| (Sommario: - Inaccettabilita' della concezione welzeliana del torto
penale, nella misura in cui e' riferita ai "Gesinnungswerte",
anziche' ai beni giuridici. Fondatezza delle censure di Thomas
Wurtengerger". - Necessita' di una rifondazione della dogmatica del
diritto penale su basi scientifico-criminologiche, anziche'
idealistico-hegeliane. - Il problema paradigmatico della struttura
dei reati colposi: il cagionamento dell' evento e' elemento
essenziale della fattispecie colposa, e non condizione di
punibilita'. - La differenza tra diritto penale della condotta e
diritto penale dell' evento. Diversita' di referente nel rapporto col
bene giuridico tutelato. Il c.d. evento giuridico. La c.d. concezione
realistica dell' illecito. - La categoria dei reati c.d. "senza
evento" o "di mera condotta". Ragioni della sua accettazione da parte
della dottrina dominante. - I principali argomenti adducibili a
sostegno della concezione del diritto penale dell' evento. - Le vere
"tracce" del diritto penale dell' evento, nella disciplina normativa
del nostro codice. L' incongruenza insita nella pena prevista negli
artt. 116 e 584 c.p. Le ipotesi di "Zufallshaftung". - Ancora sulle
ragioni che in dottrina sottendono la categoria dei c.d. reati "senza
evento" o "di pura condotta". L' indebito ruolo di pregiudizialita' e
di centralita', in seno alla teoria generale del reato, attribuito
dalla dottrina al problema del nesso causale. - Ancora sulla nozione
di "evento giuridico". - Necessita' di sostituire l' espressione
"evento giuridico" con il termine "offesa". Uso improprio del
linguaggio nella confusione tra le relative accezioni. - Il
significato dogmatico dell' attuale dualismo tra il diritto penale
dell' evento e quello della condotta. - Costante tentazione in
dottrina di attribuire una funzione "moralistico-pedagogica" al
diritto penale, nella quale anche Welzel e' caduto. Sua presenza
nell' attuale indirizzo c.d. funzionalistico, che vede il fine della
pena nella prevenzione generale c.d. integratrice. - La tutela dei
beni giuridici quale unica finalita' del diritto penale, sia esso
"del)
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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