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Documento


194357
IDG920900413
92.09.00413 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morselli Elio
Disvalore dell' evento e disvalore della condotta nella teoria del reato
Riv. it. dir. proc. pen., an. 34 (1991), fasc. 3, pag. 796-843
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D501; F4251
(Sommario: - Inaccettabilita' della concezione welzeliana del torto penale, nella misura in cui e' riferita ai "Gesinnungswerte", anziche' ai beni giuridici. Fondatezza delle censure di Thomas Wurtengerger". - Necessita' di una rifondazione della dogmatica del diritto penale su basi scientifico-criminologiche, anziche' idealistico-hegeliane. - Il problema paradigmatico della struttura dei reati colposi: il cagionamento dell' evento e' elemento essenziale della fattispecie colposa, e non condizione di punibilita'. - La differenza tra diritto penale della condotta e diritto penale dell' evento. Diversita' di referente nel rapporto col bene giuridico tutelato. Il c.d. evento giuridico. La c.d. concezione realistica dell' illecito. - La categoria dei reati c.d. "senza evento" o "di mera condotta". Ragioni della sua accettazione da parte della dottrina dominante. - I principali argomenti adducibili a sostegno della concezione del diritto penale dell' evento. - Le vere "tracce" del diritto penale dell' evento, nella disciplina normativa del nostro codice. L' incongruenza insita nella pena prevista negli artt. 116 e 584 c.p. Le ipotesi di "Zufallshaftung". - Ancora sulle ragioni che in dottrina sottendono la categoria dei c.d. reati "senza evento" o "di pura condotta". L' indebito ruolo di pregiudizialita' e di centralita', in seno alla teoria generale del reato, attribuito dalla dottrina al problema del nesso causale. - Ancora sulla nozione di "evento giuridico". - Necessita' di sostituire l' espressione "evento giuridico" con il termine "offesa". Uso improprio del linguaggio nella confusione tra le relative accezioni. - Il significato dogmatico dell' attuale dualismo tra il diritto penale dell' evento e quello della condotta. - Costante tentazione in dottrina di attribuire una funzione "moralistico-pedagogica" al diritto penale, nella quale anche Welzel e' caduto. Sua presenza nell' attuale indirizzo c.d. funzionalistico, che vede il fine della pena nella prevenzione generale c.d. integratrice. - La tutela dei beni giuridici quale unica finalita' del diritto penale, sia esso "del)
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