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Documento


194361
IDG920900417
92.09.00417 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pisapia Giuliano
Liberta' di religione ed ordinamento giuridico dello Stato
Riv. it. dir. proc. pen., an. 34 (1991), fasc. 3, pag. 961-965
D04003; D04016; D941; D945
Alcune recenti iniziative dell' Autorita' giudiziaria hanno riproposto all' attenzione il problema dell' effettivita' della liberta' religiosa nel nostro Paese. Delineata la liberta' di fede religiosa cosi' come appare nel quadro delle norme costituzionali in materia, l' A. rileva come l' attuazione del principio dell' "eguale liberta'" riconosciuta a tutte le religioni trovi un limite nell' art. 8 Cost., che privilegia il rapporto tra Stato e Chiesa cattolica. Il Costituente ha pero' inteso tutelare anche la liberta' delle altre fedi religiose, con l' unico limite che il relativo culto non sia contrario al buon costume. La norma costituzionale si pone percio' in contrasto con la l. 1159/1929 che prevede ampi margini di discrezionalita' nell' "ammissione" di culti diversi da quello cattolico. Proprio questo contrasto ha portato, secondo l' A., alle accennate iniziative dell' autorita' giudiziaria, accusate di discriminazione e intolleranza nei confronti delle minoranze religiose. L' A. auspica un intervento legislativo che si ispiri all' istanza di eguale liberta' religiosa affermata dalla Costituzione.
art. 7 Cost. art. 8 Cost. art. 19 Cost. l. 24 giugno 1929, n.1159 art. 416 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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