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194383
IDG920900439
92.09.00439 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grimaldi Paolo
Ritardato versamento di imposte e formazione della prova del dolo
Nota a App. Salerno 20 febbraio 1990, n. 174
Riv. pen., an. 117 (1991), fasc. 1, pag. 65-67
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D2144; D2191; D538; D61406
Secondo l' A. la sentenza annotata inquadra nei giusti termini il reato di ritardato versamento di imposte, punito dall' art. 2 comma 2 d.l. 429/1982, convertito nella l. 516/1982. Nessun comportamento doloso puo' dirsi provato fino al termine ultimo per la presentazione del modello 770. Solo qualora sia superato tale termine l' accusa potra' utilizzare tale elemento di fatto certo che, sempre se provato, fonda un indizio grave, preciso e concordante sull' esistenza dell' elemento psicologico del reato e che, unitamente ad altri indizi aventi i requisiti previsti dall' art. 192 comma 2 c.p.p., costituira' la prova dell' esistenza del reato.
art. 64 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 2 comma 2 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 l. 7 agosto 1982, n 516 art. 192 c.p.p.
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