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Documento


194413
IDG920900469
92.09.00469 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bottaro Onofrio
La denunzia di reato nel protesto degli assegni bancari
Riv. pen., an. 117 (1991), fasc. 7-8, pag. 687-690
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D5370
La l. 386/1990, recante "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari", ha riproposto in termini diversi, afferma l' A., la vecchia tematica se debba trasmettersi all' autorita' giudiziaria l' originale dell' assegno protestato ovvero copia del titolo. Il problema e' quello di stabilire se l' assegno protestato costituisca o meno "corpo di reato" e, in quanto tale, se sia necessaria o meno la sua materiale apprensione da parte dell' autorita' giudiziaria mediante sequestro. Analizzata la fattispecie del reato di emissione di assegno senza provvista come delineata dalla nuova legge, l' A. sostiene che il pubblico ufficiale, una volta levato il protesto per mancata o insufficiente provvista, debba consegnare al piu' presto il titolo in originale alla banca perche' lo restituisca al portatore per l' esercizio dell' azione civile; che, decorsi inutilmente i 60 giorni previsti dalla normativa di cui all' art. 8 l. 386/1990, debba effettuare la denuncia criminis fornendo al magistrato tutti i dati previsti dalla legge per l' accertamento del reato, senza necessita' di trasmettere l' assegno, neppure in copia autentica.
l. 15 dicembre 1990, n. 386
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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