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194439
IDG921000495
92.10.00495 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perrucci Ubaldo
Di nuovo sull' estensibilita' del giudicato ex art. 1306 c.c.
Nota a Cass. sez. un. civ. 22 giugno 1991, n. 7053
Boll. trib., an. 58 (1991), fasc. 19 (15 ottobre), pag. 1448-1449
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2310; D2175; D2141; D30512
Se da un lato la sentenza in rassegna si segnala per la chiarezza con cui viene affrontata l' annosa problematica relativa all' applicabilita' dell' art. 1306 c.c. nell' ambito dell' imposta di registro, le conclusioni a cui perviene sembrano vanificare tutta l' analisi svolta in quanto si afferma che il giudicato favorevole ad uno solo dei condebitori puo' essere fatto valere dagli altri condebitori solo in via di eccezione: il pagamento preclude pertanto la successiva ripetizione di quanto pagato.
art. 49 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 55 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 16 d.p0.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 1306 comma 2 c.c. C. Cost. 17 dicembre 1987, n. 544 C. Cost. 21 luglio 1988, n. 870
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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