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Documento


194708
IDG920600764
92.06.00764 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Andreis Giuseppe, Sormano Elena
Il rapporto biologico tra genitori e figli e' "in rerum natura"?
Nota a C. Cost. 24 gennaio 1991, n. 27
Dir. fam., an. 20 (1991), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 41-57
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30141
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' dell' art. 44 comma 1 lett. b l. 184/1983, in riferimento all' art. 29 Cost. La questione era stata sollevata relativamente alla parte in cui tale norma "prevedendo l' adozione del minore da parte del coniuge del genitore biologico del minore stesso, non consente di dichiarare efficace nella Repubblica italiana un provvedimento adozionale straniero con cui si pronuncia l' adozione, da parte di entrambi i coniugi, di un minore che e' figlio biologico di uno di essi". Nel caso di specie, la Corte d' Appello rimettente doveva decidere della richiesta di delibazione di un provvedimento svizzero che aveva sancito l' adozione da parte di un cittadino italiano e della di lui moglie, cittadina italiana di originaria nazionalita' elvetica, del figlio biologico di quest' ultima, minore d' eta', che porta il cognome della madre. Secondo la Corte un simile provvedimento, sostituendo o quanto meno sovrapponendo il rapporto di filiazione adottiva a quello di filiazione biologica, contrasterebbe con l' ordine pubblico italiano, in quanto la legge italiana non prevede che il genitore biologico possa diventare genitore adottivo. Le argomentazioni della Corte d' Appello, in particolare, consentono agli AA. di affrontare sul piano psicologico la questione del rapporto biologico e del rapporto adottivo tra genitori e figli.
art. 29 Cost. art. 44 comma 1 lett. b l. 4 maggio 1983, n. 184
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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