| 194708 | |
| IDG920600764 | |
| 92.06.00764 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Andreis Giuseppe, Sormano Elena
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| Il rapporto biologico tra genitori e figli e' "in rerum natura"?
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| Nota a C. Cost. 24 gennaio 1991, n. 27
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| Dir. fam., an. 20 (1991), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 41-57
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30141
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| La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di
legittimita' dell' art. 44 comma 1 lett. b l. 184/1983, in
riferimento all' art. 29 Cost. La questione era stata sollevata
relativamente alla parte in cui tale norma "prevedendo l' adozione
del minore da parte del coniuge del genitore biologico del minore
stesso, non consente di dichiarare efficace nella Repubblica italiana
un provvedimento adozionale straniero con cui si pronuncia l'
adozione, da parte di entrambi i coniugi, di un minore che e' figlio
biologico di uno di essi". Nel caso di specie, la Corte d' Appello
rimettente doveva decidere della richiesta di delibazione di un
provvedimento svizzero che aveva sancito l' adozione da parte di un
cittadino italiano e della di lui moglie, cittadina italiana di
originaria nazionalita' elvetica, del figlio biologico di quest'
ultima, minore d' eta', che porta il cognome della madre. Secondo la
Corte un simile provvedimento, sostituendo o quanto meno
sovrapponendo il rapporto di filiazione adottiva a quello di
filiazione biologica, contrasterebbe con l' ordine pubblico italiano,
in quanto la legge italiana non prevede che il genitore biologico
possa diventare genitore adottivo. Le argomentazioni della Corte d'
Appello, in particolare, consentono agli AA. di affrontare sul piano
psicologico la questione del rapporto biologico e del rapporto
adottivo tra genitori e figli.
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| art. 29 Cost.
art. 44 comma 1 lett. b l. 4 maggio 1983, n. 184
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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