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194714
IDG920600770
92.06.00770 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dall' Ongaro Francesco
Le sezioni unite della Suprema Corte si pronunciano sul concetto di mezzi adeguati di cui all' art. 10 della legge n. 74/1987
Nota a Cass. sez. un. civ. 29 novembre 1990, n. 11492
Dir. fam., an. 20 (1991), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 140-143
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30126; D450
Le sezioni unite hanno risolto il problema di come dovesse intendersi l' espressione "mezzi adeguati" contenuta nell' art. 10 della l. 74/1987 e, in particolare, se tale espressione dovesse far riferimento alle condizioni di vita godute dal coniuge piu' debole in costanza di matrimonio, come affermato dalla sentenza della Cassazione n. 1322/1989, ovvero alle condizioni che fossero correlabili esclusivamente alla sfera personale di costui, come affermato dalla sentenza della Cassazione n. 1652/1990. Condivisa la decisione per quanto riguarda il riferimento alle condizioni di vita del coniuge piu' debole in costanza di matrimonio, l' A. solleva perplessita' per quanto riguarda il criterio da seguire per procedere alla liquidazione dell' assegno.
art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 6 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 10 l. 6 marzo 1987, n. 74 Cass. 17 marzo 1989, n. 1322 Cass. 2 marzo 1990, n. 1652
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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