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194715
IDG920600771
92.06.00771 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Galoppini Annamaria
Note in tema di infermita' mentale e addebito della separazione
Nota a App. Perugia 23 settembre 1989
Dir. fam., an. 20 (1991), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 145-161
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4410; D30127; D4413
La sentenza, valutando unitariamente e complessivamente la condotta dei coniugi ai fini della pronuncia di addebito, ritiene irrilevanti i fatti attribuiti alla moglie, per mancanza di volontarieta', essendo questa affetta da grossi disturbi psicopatologici. Di conseguenza la separazione viene addebitata al marito per contegno sprezzante e rifiuto di assistenza e conforto morale nei confronti della moglie. La pronuncia di addebito della separazione, tuttavia, non esclude, come nel caso esaminato, l' affidamento al marito del figlio minorenne, esclusivamente valutando l' interesse di quest' ultimo. L' A. esamina la sentenza con particolare riguardo alla rilevanza del comportamento del coniuge malato di mente ai fini della pronuncia di addebito.
art. 143 c.c. art. 151 c.c. art. 155 comma 1 c.c. art. 156 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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