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194717
IDG920600773
92.06.00773 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Landolfi Maria Carmen
Inseminazione artificiale e tutela del nascituro
Nota a Trib. Monza 27 ottobre 1989
Dir. fam., an. 20 (1991), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 191-201
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D300080; D3013; F31; D30610
Secondo la pronuncia in commento, il c.d. contratto di maternita' e' radicalmente nullo per impossibilita' ed illiceita' dell' oggetto, per illiceita' della causa, nonche' per frode alla legge. La pronuncia consente all' A. una valutazione negativa di questo atipico contratto di maternita', che verte su obblighi specifici delle parti: fecondazione artificiale, concepimento e gestazione per conto della coppia committente, da un lato; corrispettivo pecuniario, dall' altro. Tutta l' area europea e' concorde sull' invalidita' di questo contratto che viola principi costituzionali e disposizioni legislative in materia di filiazione e di adozione.
art. 29 Cost. art. 5 c.c. art. 250 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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