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194746
IDG920600802
92.06.00802 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frasca Raffaele
L' art. 34 c.p.c. e l' ipotesi del rapporto pregiudicante corrente fra una delle parti della causa principale ed un terzo
Nota a Cass. sez. III civ. 6 novembre 1989, n. 4613
Dir. giur., s. 3, an. 106 (1991), fasc. 1, pag. 198-215
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4023
Cosi' l' A. riassume il caso affrontato dalla Corte. Tizio conviene Caio con azione di rilascio per occupazione senza titolo di un immobile, assumendo di averlo acquistato per compravendita. Caio si difende sostenendo di detenere l' immobile (ad uso abitativo) in forza di un rapporto di sublocazione, verbale, corrente con un soggetto che a sua volta l' aveva ottenuto in locazione dal dante causa dell' attore, con contratto locativo, scritto ed avente data certa anteriore alla compravendita, il quale espressamente consentiva la sublocazione. In Tribunale e in Appello Caio chiede inutilmente di poter chiamare in causa il conduttore-sublocatore. In Cassazione, infine, deduce, fra l' altro la nullita' della sentenza e del procedimento per una pretesa violazione dell' art. 102 c.p.c. a causa della mancata partecipazione al giudizio del conduttore-sublocatore. La Suprema Corte accoglie il ricorso reputando fondato il motivo e ravvisando una violazione dell' art. 102 c.p.c., cassa con rinvio al giudice di primo grado, ritenendo viziato l' intero svolgimento processuale. L' A. svolge considerazioni critiche sia per quanto riguarda l' inadeguatezza della motivazione, che per quanto riguarda la soluzione del caso.
art. 34 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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