| 194746 | |
| IDG920600802 | |
| 92.06.00802 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Frasca Raffaele
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| L' art. 34 c.p.c. e l' ipotesi del rapporto pregiudicante corrente
fra una delle parti della causa principale ed un terzo
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| Nota a Cass. sez. III civ. 6 novembre 1989, n. 4613
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| Dir. giur., s. 3, an. 106 (1991), fasc. 1, pag. 198-215
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4023
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| Cosi' l' A. riassume il caso affrontato dalla Corte. Tizio conviene
Caio con azione di rilascio per occupazione senza titolo di un
immobile, assumendo di averlo acquistato per compravendita. Caio si
difende sostenendo di detenere l' immobile (ad uso abitativo) in
forza di un rapporto di sublocazione, verbale, corrente con un
soggetto che a sua volta l' aveva ottenuto in locazione dal dante
causa dell' attore, con contratto locativo, scritto ed avente data
certa anteriore alla compravendita, il quale espressamente consentiva
la sublocazione. In Tribunale e in Appello Caio chiede inutilmente di
poter chiamare in causa il conduttore-sublocatore. In Cassazione,
infine, deduce, fra l' altro la nullita' della sentenza e del
procedimento per una pretesa violazione dell' art. 102 c.p.c. a causa
della mancata partecipazione al giudizio del conduttore-sublocatore.
La Suprema Corte accoglie il ricorso reputando fondato il motivo e
ravvisando una violazione dell' art. 102 c.p.c., cassa con rinvio al
giudice di primo grado, ritenendo viziato l' intero svolgimento
processuale. L' A. svolge considerazioni critiche sia per quanto
riguarda l' inadeguatezza della motivazione, che per quanto riguarda
la soluzione del caso.
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| art. 34 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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