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194819
IDG920600875
92.06.00875 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sposato Francesco
Il soggetto responsabile del danno litis-consorte necessario dell' assicuratore, ex art. 23 l. 990/69
Temi Rom., an. 39 (1990), fasc. 1-2, pag. 45-50
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D30717; D3070; D31651; D40550
L' A. evidenzia alcune perplessita' insorte con l' estensione dell' assicurazione obbligatoria ai trasportati operata dal d.l. 857/1976, convertito nella l. 39/1977, allorche' si e' trattato d' individuare il soggetto responsabile del danno, quale litisconsorte necessario, nel giudizio promosso dal trasportato (a titolo di cortesia) contro l' assicuratore. Nel caso di trasporto di cortesia, infatti, la giurisprudenza ha individuato il responsabile del danno e, quindi, il litisconsorte necessario a norma dell' art. 23 l. 990/1969 nel conducente del veicolo, atteso che, nel trasporto di cortesia, il danneggiato trasportato non ha azione nei confronti del proprietario del veicolo a norma dell' art. 2052 comma 3 c.c., ma soltanto contro il conducente a norma dell' art. 2043 c.c. La differente individuazione del responsabile del danno (proprietario o conducente) quale litisconsorte necessario, a seconda che l' azione risarcitoria contro l' assicuratore sia proposta dal terzo estraneo o dal trasportato, non e' convincente, anzi, sostiene l' A., costituisce un' intrinseca contraddizione.
art. 145 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 l. 26 febbraio 1977, n. 39 art. 23 l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 2043 c.c. art. 2054 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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