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Documento


194829
IDG920600885
92.06.00885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tomasuolo Roberto
Le regioni, e non piu' i comuni, devono provvedere alla estinzione dei debiti dei disciolti Enti Ospedalieri
Nota a Trib. Roma sez. I 9 febbraio 1989, n. 1683
Temi Rom., an. 39 (1990), fasc. 1-2, pag. 149-151
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18821
La sentenza annotata rappresenta utile occasione, afferma l' A., per evidenziare come numerosi giudizi, allo stato pendenti nei confronti dei Comuni, debbano essere definiti per sopravvenuto difetto di legittimazione passiva conseguente alla sostituzione ex lege del debitore dal Comune alla Regione. Infatti, per disposizione di legge, dal 19 settembre 1987 sono le Regioni e non piu' i Comuni che devono provvedere all' estinzione dei debiti dei disciolti Enti ospedalieri.
d.l. 19 settembre 1987, n. 382 l. 29 ottobre 1987, n. 456
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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