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Documento


194836
IDG920600892
92.06.00892 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barbieri Alfredo
In tema di azione di reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c.
Osservazione a Pret. Roma sez. I 23 luglio 1989
Temi Rom., an. 39 (1990), fasc. 1-2, pag. 200-201
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D304260
Vengono esaminati alcuni principi affermati nella decisione in commento: l' animus possidendi si puo' esercitare anche senza detenere materialmente il bene, per cui non decorre il termine annuale previsto dall' art. 1168 c.c. per proporre l' azione possessoria, essendo giustificativa, come nel caso esaminato, la forza maggiore che impedisce al possessore di detenere il bene senza che per questo ne perda il possesso. Gli eredi di colui che era compossessore quale usufruttuario di un bene non subentrano, iure successionis, nel possesso del bene stesso, in quanto il possesso non costituisce diritto trasmissibile. In tema di possesso il proprietario puo' deporre in quanto trattasi di diritti fra loro diversi.
art. 1168 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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