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194842
IDG920600898
92.06.00898 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nocita Pietro
Escussione di testi non ammessi applicando l' art. 507 c.p.p.
Osservazione a ord. Trib. Roma sez. II 23 febbraio 1990
Temi Rom., an. 39 (1990), fasc. 1-2, pag. 242
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D6215
Secondo l' ordinanza in epigrafe il giudice puo' acquisire "motu proprio" l' escussione di nuovi testi non ammessi, applicando l' art. 507 c.p.p. L' A., richiamata la situazione processuale di cui all' ordinanza, ritiene che la portata dell' art. 507 c.p.p. non possa sopperire all' inerzia delle parti in ordine alla richiesta della prova.
art. 507 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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