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194860
IDG920600916
92.06.00916 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Domenico Mario
Esecuzione forzata su beni mobili e tutela del terzo proprietario
Nota a Trib. Roma sez. IV 16 luglio 1990, n. 9955
Temi Rom., an. 39 (1990), fasc. 3-4, pag. 517-518
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4330
Secondo la pronuncia annotata, il pignoramento e' eseguibile nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, ma non in luoghi appartenenti a terzi. Ne caso in cui venissero venduti beni pignorati ma risultati di proprieta' del terzo, il reclamo di questi comporta il risarcimento del danno pari al valore venale dei beni stessi. L' A. esamina due questioni: quella relativa al concetto di "casa del debitore" e di "pertinenza"; quella relativa alla tutela del terzo proprietario dei beni pignorati e venduti.
art. 513 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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