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195193
IDG921501249
92.15.01249 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Annecchino Marco
Pluralita' di enunciazioni ed imposta di registro: una discutibile interpretazione della Suprema Corte
Nota a Cass. sez. I civ. 3 gennaio 1991, n. 13
Foro it., an. 116 (1991), fasc. 9, pt. 1, pag. 2452-2457
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23105
In sede di registrazione di un atto di trasformazione di una societa', l' Ufficio del registro si accorge che il relativo atto costitutivo non era stato registrato e non aveva, pertanto, scontato l' imposta proporzionale di registro. Viene pertanto richiesto, con l' atto la cui impugnazione ha dato origine alla controversia in esame, il pagamento di tale imposta. I contribuenti non negano la circostanza che l' atto di trasformazione contenesse l' enunciazione di una societa' la cui costituzione non era stata originariamente registrati; assumono, pero', che prima di tale trasformazione era stato presentato all' ufficio del registro un altro atto contenente la medesima enunciazione. Su tale precedente atto, e non su quello successivo, doveva pertanto indirizzarsi la pretesa dell' ufficio. L' esame del fatto induce l' A. a ritenere non appagante la soluzione adottata dalla sentenza che ha ritenuto legittima la pretesa dell' Ufficio del registro.
art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 22 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131



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