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Documento


195200
IDG921501256
92.15.01256 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colaianni Nicola
La religione nella scuola elementare
Nota a ord. Pret. Trani sez. Canosa di Puglia 13 maggio 1991
Foro it., an. 116 (1991), fasc. 9, pt. 1, pag. 2576-2580
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9415; D18410; D18433; D04016
Secondo l' ordinanza in epigrafe non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 9 n. 2 dell' Accordo Italia-Santa Sede del 1984, reso esecutivo con la l. 121/1985, ove e' prevista la collocazione dell' insegnamento facoltativo della religione cattolica nell' ambito dell' orario delle lezioni anche con riferimento alle scuole elementari. Approfondimento della questione dell' ora di religione nelle scuole statali alla luce della normativa e della giurisprudenza costituzionale in materia. Il perdurante comportamento dell' amministrazione statale a muoversi nell' ottica di una sostanziale conferma del carattere obbligatorio, e non facoltativo, dell' insegnamento religioso anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale, fa apparire le sentenze interpretative non piu' sufficienti. Sul difetto di origine della disciplina in questione dovra' intervenire finalmente la Consulta.
art. 19 Cost. art. 34 Cost. l. 25 marzo 1985, n. 121 art. 9 n. 2 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica al Concordato Lateranense) C. Cost. 12 aprile 1989, n. 203 C. Cost. 11-14 gennaio 1991, n. 13



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