| 195216 | |
| IDG921501272 | |
| 92.15.01272 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gestri Marco
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| Sanzioni economiche contro l' Iraq ed inadempimento di contratti
commerciali
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| Nota a ord. Pret. Massa 4 aprile 1991
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| Foro it., an. 116 (1991), fasc. 10, pt. 1, pag. 2922-2928
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D8825; D85431; D44022
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| Una societa' aveva stipulato un contratto di fornitura di materiale
lapideo col Governo dell' Iraq in epoca anteriore all' invasione del
Kuwait. Il pagamento delle operazioni era stato garantito da lettere
di credito dell' ambasciata dell' Iraq in Italia, la quale aveva
depositato presso la filiale di Massa del Banco di Roma i relativi
fondi di provvista. Il completamento delle forniture fu impedito
dall' entrata in vigore dell' embargo commerciale nei confronti dell'
Iraq a seguito dell' invasione del Kuwait. Allo scopo di assicurare
il soddisfacimento dei propri crediti, la societa' esportatrice ha
domandato al giudice di ordinare all' istituto di credito di
"congelare" gli importi residui delle lettere di credito a suo favore
anche oltre la data della loro scadenza. Con il provvedimento in
epigrafe il Pretore ha riconosciuto la legittimita' del ricorso
inoltrato dalla societa' esportatrice. L' A., individuata la ratio di
tale domanda, esamina il problema relativo alle conseguenze che
determina fra le parti l' inadempimento di un rapporto contrattuale
dovuto all' applicazione di sanzioni decise a livello internazionale.
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| d.l. 6 agosto 1990, n. 220
art. 700 c.p.c.
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