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195246
IDG921501302
92.15.01302 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spolidoro Sergio
Nomina di procuratori "ad negotia" da parte del consiglio di amministrazione di societa' di capitali
Nota a decr. Trib. Cassino 28 settembre 1990
Foro pad., an. 46 (1991), fasc. 3, pt. 1, pag. 358-363
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312203; D312200
L' A. richiama la preoccupazione, diffusa specialmente in ambito notarile, che non siano legittime le clausole degli statuti di societa' di capitali che attribuiscono al consiglio di amministrazione della societa', e non agli amministratori, investiti ex art. 2328 c.c. della c.d. rappresentanza della stessa, la facolta' di conferire procure "ad negotia" ad amministratori a cui il potere di rappresentanza non spetti per determinazione dell' atto costitutivo o dello statuto, nonche' di nominare terzi (dipendenti o estranei) procuratori "ad negotia" della societa'. Dubbi vengono sollevati anche per le clausole che consentono ai procuratori "ad negotia" (amministratori o terzi), cosi' nominati, di subdelegare i loro poteri. Il decreto annotato, che sembra avallare queste preoccupazioni, consente all' A. di sostenere come esse siano infondate.
art. 2328 n. 9 c.c. art. 2381 c.c.



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