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195248
IDG921501304
92.15.01304 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
E.C.
Delegatio promittendi. Struttura unitaria o tesi atomistica?
Nota a Trib. Milano 11 gennaio 1990
Foro pad., an. 46 (1991), fasc. 3, pt. 1, pag. 401-404
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30550; D305010
Questi i fatti di cui alla decisione annotata: l' impresa G informa l' impresa B che accettera' cambiali emesse su di essa e comunica all' impresa A di aver effettuato la suddetta dichiarazione. L' impresa B emette le cambiali tratta in questione sull' impresa G a favore dell' impresa A. Quando le cambiali vengono presentate all' impresa G per l' accettazione questa rifiuta. L' impresa A richiede nei confronti dell' impresa G decreto ingiuntivo, che il Tribunale concede ravvisando nella comunicazione inviata dall' impresa G alla A una ricognizione di debito ai sensi dell' art. 1988 c.c., conforme a quanto richiesto dall' art. 633 n. 1 c.p.c. Il Tribunale, pur non ritenendo sussistere tra l' impresa G e la A un rapporto cambiario, non accoglie l' opposizione della impresa G, ritenendo che si sia perfezionata tra le tre imprese una delegazione promittendi passiva. Secondo il Tribunale l' ordine cambiario da pagare intimato dall' impresa B all' impresa G integra infatti il iussum richiesto dall' art. 1268 c.c., mentre la comunicazione fatta da quest' ultima impresa all' impresa A integra l' assunzione dell' obbligo richiesto dallo stesso articolo. Riflessioni non del tutto concordi nei confronti di questa pronuncia vengono proposte dall' A.
art. 1268 c.c. art. 1988 c.c. art. 633 n. 1 c.p.c.



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