| 195248 | |
| IDG921501304 | |
| 92.15.01304 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| E.C.
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| Delegatio promittendi. Struttura unitaria o tesi atomistica?
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| Nota a Trib. Milano 11 gennaio 1990
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| Foro pad., an. 46 (1991), fasc. 3, pt. 1, pag. 401-404
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30550; D305010
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| Questi i fatti di cui alla decisione annotata: l' impresa G informa
l' impresa B che accettera' cambiali emesse su di essa e comunica
all' impresa A di aver effettuato la suddetta dichiarazione. L'
impresa B emette le cambiali tratta in questione sull' impresa G a
favore dell' impresa A. Quando le cambiali vengono presentate all'
impresa G per l' accettazione questa rifiuta. L' impresa A richiede
nei confronti dell' impresa G decreto ingiuntivo, che il Tribunale
concede ravvisando nella comunicazione inviata dall' impresa G alla A
una ricognizione di debito ai sensi dell' art. 1988 c.c., conforme a
quanto richiesto dall' art. 633 n. 1 c.p.c. Il Tribunale, pur non
ritenendo sussistere tra l' impresa G e la A un rapporto cambiario,
non accoglie l' opposizione della impresa G, ritenendo che si sia
perfezionata tra le tre imprese una delegazione promittendi passiva.
Secondo il Tribunale l' ordine cambiario da pagare intimato dall'
impresa B all' impresa G integra infatti il iussum richiesto dall'
art. 1268 c.c., mentre la comunicazione fatta da quest' ultima
impresa all' impresa A integra l' assunzione dell' obbligo richiesto
dallo stesso articolo. Riflessioni non del tutto concordi nei
confronti di questa pronuncia vengono proposte dall' A.
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| art. 1268 c.c.
art. 1988 c.c.
art. 633 n. 1 c.p.c.
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