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195259
IDG921501315
92.15.01315 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Medugno Massimo
Sulla legittimita' ad agire delle associazioni di protezione del' ambiente e di singoli cittadini in sede di giurisdizione amministrativa
Nota a Cons. Stato 16 luglio 1990, n. 728
Riv. giur. ambiente, an. 6 (1991), fasc. 1, pag. 90-100
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D1531; D4053; D30012
L' A. esamina la parte della sentenza relativa alla legittimazione ad impugnare atti, illegittimi per vizi, incidenti sull' ambiente. La sentenza in epigrafe, per quanto concerne la legittimazione ad agire delle associazioni ambientali, si inserisce nell' orientamento ormai costante della Magistratura amministrativa la quale ammette la legittimazione delle associazioni di protezione ambientale solo qualora siano riconosciute ex art. 13 l. 349/1986. Secondo l' A., anche nei confronti delle altre associazioni "non riconosciute" bisognerebbe affermare la legittimazione a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa, purche' dimostrino un danno ambientale specifico, rifacendosi ai criteri di collegamento tra interessi e soggetti collettivi, che l' A. illustra, elaborati dalla giurisprudenza e precedenti all' entrata in vigore della l. 349/1986. Concorda invece con la pronuncia per quanto concerne l' esclusione della legittimazione a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa del singolo cittadino.
art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349 art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349



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