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195264
IDG921501320
92.15.01320 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tumbiolo Ruggero
Analisi degli scarichi inquinanti e motivazione nella scelta del metodo di campionamento
Nota a TAR PI sez. II 2 febbraio 1990, n. 33
Riv. giur. ambiente, an. 6 (1991), fasc. 1, pag. 132-135
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801
COn la sentenza annotata il TAR piemontese ha annullato un' ordinanza sindacale di revoca di un' autorizzazione allo scarico delle acque reflue sul presupposto che nella fattispecie si era proceduto al prelievo del campione da esaminare senza addurre alcun motivo in ordine alla modalita' del prelievo in concreto prescelta (nel caso in esame, campionamento istantaneo). Esame di questa decisione alla luce della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione in tema di efficienza probatoria della relazione di analisi.
l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 22 l. 24 dicembre 1979, n. 650 Cass. sez. III pen. 6 ottobre 1989, n. 1734



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