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195305
IDG921501361
92.15.01361 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Arceri Alessandra
L' infanticidio: uno scomodo fardello di cui liberarsi al piu' presto
Nota a Ass. App. Genova 2 aprile 1990 Ass. Genova 14 novembre 1989
Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 6, pt. 2, pag. 1161-1163
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51850
L' A. compie un' analisi delle piu' recenti interpretazioni giurisprudenziali dell' art. 578 c.p., cosi' come riformulato dall' art. 2 l. 442/1981. Secondo una prima opinione, il delitto di infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale sarebbe configurabile soltanto quando la madre si trovi, al momento del parto, nella impossibilita' oggettiva di ricorrere all' assistenza medica o all' aiuto di chicchessia. Secondo l' interpretazione dominante, la previsione di cui all' art. 578 si caratterizzerebbe, oltre che per le predette condizioni di abbandono materiale, per lo stato di profondo turbamento emotivo conseguente al parto, che spingono la madre a sopprimere la propria creatura. Secondo l' A. tale interpretazione rischia, tramite l' eccessiva esaltazione del momento psicologico, compiuta oltretutto in assenza di parametri legislativi che delineino con esattezza i contorni di tale stato di diminuzione della capacita' d' intendere e di volere, di stravolgere gli intendimenti del riformatore, che intendeva limitare l' applicazione della norma a casi eccezio 1nali di emarginazione sociale e di derelizione. Conclude quindi per la dannosita' della scelta di conservare dell' infanticidio quale fattispecie distinta dall' omicidio, poiche' a ben vedere, se l' intento del legislatore era quello di riservare un trattamento piu' mite nei casi in cui il delitto fosse stato determinato dalle condizioni di alterazione psichica post-parto, a tale soluzione poteva ugualmente accedersi attraverso strumenti di piu' agevole applicazione, come per esempio la previsione di una circostanza attenuante speciale. Che se poi tale alterazione e' tale da menomare totalmente la capacita' di intendere e di volere dell' agente, non occorre una previsione apposita che ne escluda la punibilita' in quanto verrebbe meno la stessa "suitas" della condotta.
art. 2 l. 5 agosto 1981, n. 442 art. 578 c.p.



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