| 195307 | |
| IDG921501363 | |
| 92.15.01363 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Biffa Massimo
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| Sul dolo del delitto di riciclaggio
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| Nota a App. Roma 6 febbraio 1988
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| Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 6, pt. 2, pag. 1170-1173
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D519; D51902; D51903; D537
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| L' A. si sofferma sull' elemento soggettivo del reato di cui all'
art. 648 bis c.p. ("sostituzione di denaro o valori provenienti da
rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo
di estorsione"). In tale prospettiva, l' A. osserva che il dolo del
c.d. riciclaggio richiede, sul piano conoscitivo, la rappresentazione
della condotta diretta ad attuare la sostituzione del denaro o dei
valori, nonche' la consapevolezza che il denaro o i valori provengano
dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di
persona a scopo di estorsione. Sul piano volitivo, poi, occorre anche
il fine di procurare a se' o ad altri un profitto, ovvero di aiutare
gli autori dei reati presupposti ad assicurarsi il profitto stesso.
Cio' posto, secondo l' A. il termine "aggravata" di cui all' art. 648
bis c.p. deve riferirsi alle aggravanti speciali previste dagli artt.
628, comma 3, e 629, comma 2, c.p. e non alle aggravanti comuni,
atteso che la maggior parte di queste appaiono irrilevanti rispetto
ai fini della ratio incriminatrice del riciclaggio. Infine l' A.
sottopone ad analisi il nuovo reato di riciclaggio (art. 648 bis
c.p., introdotto dalla l. 55/1990) e conclude che molti dei problemi
ermeneutici posti dalla precedente formulazione dell' art. 648 bis
c.p. si ripropongono nuovamente.
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| art. 3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59
l. 18 maggio 1978, n. 191
art. 23 l. 19 marzo 1990, n. 55
art. 628 comma 3 c.p.
art. 629 comma 2 c.p.
art. 648 bis c.p.
art. 648 bis c.p.
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