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195307
IDG921501363
92.15.01363 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Biffa Massimo
Sul dolo del delitto di riciclaggio
Nota a App. Roma 6 febbraio 1988
Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 6, pt. 2, pag. 1170-1173
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D519; D51902; D51903; D537
L' A. si sofferma sull' elemento soggettivo del reato di cui all' art. 648 bis c.p. ("sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione"). In tale prospettiva, l' A. osserva che il dolo del c.d. riciclaggio richiede, sul piano conoscitivo, la rappresentazione della condotta diretta ad attuare la sostituzione del denaro o dei valori, nonche' la consapevolezza che il denaro o i valori provengano dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione. Sul piano volitivo, poi, occorre anche il fine di procurare a se' o ad altri un profitto, ovvero di aiutare gli autori dei reati presupposti ad assicurarsi il profitto stesso. Cio' posto, secondo l' A. il termine "aggravata" di cui all' art. 648 bis c.p. deve riferirsi alle aggravanti speciali previste dagli artt. 628, comma 3, e 629, comma 2, c.p. e non alle aggravanti comuni, atteso che la maggior parte di queste appaiono irrilevanti rispetto ai fini della ratio incriminatrice del riciclaggio. Infine l' A. sottopone ad analisi il nuovo reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p., introdotto dalla l. 55/1990) e conclude che molti dei problemi ermeneutici posti dalla precedente formulazione dell' art. 648 bis c.p. si ripropongono nuovamente.
art. 3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59 l. 18 maggio 1978, n. 191 art. 23 l. 19 marzo 1990, n. 55 art. 628 comma 3 c.p. art. 629 comma 2 c.p. art. 648 bis c.p. art. 648 bis c.p.



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