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195311
IDG921501367
92.15.01367 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Venturi Silvano
Questioni in tema di espropriazione per pubblica utilita'
Nota a Trib. Latina 22 febbraio 1991
Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 6, pt. 3, pag. 1183-1193
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1310; D18201; D1823
Questioni in tema di espropriazione per pubblica utilita'. Premesse le differenze tra esproprio e occupazione d' urgenza quali strumenti di apprensione del bene privato da parte della p.a., si esaminano in particolare: a) l' apponibilita' dei termini di cui all' art. 13 l. 2359/1865 agli espropri connessi ai piani di edilizia economia e popolare ed alle localizzazioni ex art. 51 l. 865/1971; b) la permanenza della competenza in unico grado della Corte d' Appello di cui agli artt. 19 e 20 l. 865/1971 dopo le sentenza della Corte Costituzionale nn. 67 e 470 del 1990. Sul primo punto, si rileva che i termini di cui all' art. 13 essendo diretti a definire l' immediatezza ed attualita' dell' esproprio, devono essere correlati allo specifico strumento da attuare; presupposto indefettibile della procedura e' l' imposizione di un termine (desunto anche aliunde) che valga a concretizzare l' interesse pubblico da attuare. Pertanto, per i piani di edilizia economica e popolare, dette esigenze vengono adeguatamente soddisfatte dal termine di efficacia del piano stesso. Per le localizzazioni, la medesima soluzione e' consentita dalla loro natura di succedanei del piano di edilizia economica e popolare e dal fatto che sarebbero dirette a realizzare soltanto delle microincidenze sul territorio. Sul secondo punto, si ritiene che i giudizi sulle indennita' di esproprio e di occupazione non assumano carattere impugnatorio, per cui, non essendo ricollegati alla emanazione di un atto amministrativo, il venir meno di quest' ultimo quale condizione di procedibilita', non puo' produrre la eliminazione dei giudizi stessi. Essi sono diretti alla determinazione delle indennita' e si innestano nel procedimento delineato dalla l. 865/1971 come una fase (sia pure eventuale) di questo; la speciale competenza della corte d' Appello discende, pertanto, dall' adozione di quel modello procedimentale.
l. 25 giugno 1865, n. 2359 l. 22 ottobre 1971, n. 865 l. 27 giugno 1974, n. 247



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