| 195311 | |
| IDG921501367 | |
| 92.15.01367 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Venturi Silvano
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| Questioni in tema di espropriazione per pubblica utilita'
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| Nota a Trib. Latina 22 febbraio 1991
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| Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 6, pt. 3, pag. 1183-1193
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1310; D18201; D1823
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| Questioni in tema di espropriazione per pubblica utilita'. Premesse
le differenze tra esproprio e occupazione d' urgenza quali strumenti
di apprensione del bene privato da parte della p.a., si esaminano in
particolare: a) l' apponibilita' dei termini di cui all' art. 13 l.
2359/1865 agli espropri connessi ai piani di edilizia economia e
popolare ed alle localizzazioni ex art. 51 l. 865/1971; b) la
permanenza della competenza in unico grado della Corte d' Appello di
cui agli artt. 19 e 20 l. 865/1971 dopo le sentenza della Corte
Costituzionale nn. 67 e 470 del 1990. Sul primo punto, si rileva che
i termini di cui all' art. 13 essendo diretti a definire l'
immediatezza ed attualita' dell' esproprio, devono essere correlati
allo specifico strumento da attuare; presupposto indefettibile della
procedura e' l' imposizione di un termine (desunto anche aliunde) che
valga a concretizzare l' interesse pubblico da attuare. Pertanto, per
i piani di edilizia economica e popolare, dette esigenze vengono
adeguatamente soddisfatte dal termine di efficacia del piano stesso.
Per le localizzazioni, la medesima soluzione e' consentita dalla loro
natura di succedanei del piano di edilizia economica e popolare e dal
fatto che sarebbero dirette a realizzare soltanto delle
microincidenze sul territorio. Sul secondo punto, si ritiene che i
giudizi sulle indennita' di esproprio e di occupazione non assumano
carattere impugnatorio, per cui, non essendo ricollegati alla
emanazione di un atto amministrativo, il venir meno di quest' ultimo
quale condizione di procedibilita', non puo' produrre la eliminazione
dei giudizi stessi. Essi sono diretti alla determinazione delle
indennita' e si innestano nel procedimento delineato dalla l.
865/1971 come una fase (sia pure eventuale) di questo; la speciale
competenza della corte d' Appello discende, pertanto, dall' adozione
di quel modello procedimentale.
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| l. 25 giugno 1865, n. 2359
l. 22 ottobre 1971, n. 865
l. 27 giugno 1974, n. 247
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