| L' opzione sulla competenza civile del giudice di pace e' orientata
dalla consapevolezza che la crisi in cui versa la giustizia civile
impone il riconoscimento alla nuova autorita' giudiziaria di una
sfera di attribuzioni tali da determinare una forte deflazione del
carico di lavoro della Magistratura togata. In tale ottica, oltre ad
una competenza per valore sino a L. 5 milioni, elevata in alcuni casi
a L. 30 milioni, vengono attribuite al giudice di pace diverse
competenze per materia o funzionali (in tema di apposizione di
termini, distanze riguardo ad alberi e siepi, immissioni fra
abitazioni, servizi condominiali) nonche' le cause di opposizione
alle sanzioni amministrative pecuniarie e a quelle c.d. interdittive
previste dalla recente legge sulle tossicodipendenze. Enorme e' l'
importanza dell' attribuzione al nuovo giudice della competenza in
materia di danni da circolazione stradale perche' con essa si
realizza l' effetto deflattivo piu' rilevante, ove si consideri che
le relative controversie (piu' di un terzo delle cause civili)
contribuiscono in maniera determinante all' affollamento dei ruoli.
Se e' caduto il modello "forte", sorto dal dibattito culturale
ancorato agli schemi degli anni '70, e' stato anche abbandonato il
modello "debole", che semplicemente mirava ad una riedizione del
conciliatore, cui scaricare una maggior quota di competenze
bagatellari. si e' giunti dunque ad un modello intermedio che
contribuira' senz' altro ad accrescere la capacita' di risposta del
sistema, evitando che la giustizia minore continui a ricevere minore
giustizia e, nel contempo, mettendo la Magistratura togata nella
condizione di far fronte in maniera piu' adeguata alle domande di
giustizia di maggior rilievo e complessita'.
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