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195314
IDG921501370
92.15.01370 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sturiale Pietro
Terrazze e lastrici solari non costituenti veduta. Altezza del muro di delimitazione
Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 6, pt. 4, pag. 1217-1219
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D304110
La distinzione tra luce e veduta si fonda sulla destinazione normale dell' apertura (o struttura) e non sulla comodita' o meno dell' affaccio, criterio che non e' utilizzabile nei casi-limite nei quali la veduta sussiste pur mancando la comodita'. Terrazze e lastrici solari, non muniti di parapetto o muniti di parapetto non destinato normalmente (anche se non esclusivamente) alla veduta, costituiscono luci solo quando si tratta di strutture praticabili che servono a dare aria e luce alle persone che ne fruiscono. In tal caso, l' altezza del muro di delimitazione sara' quella minima di 2 metri stabilita dall' art. 901 c.c. per le luci. Le terrazze e i lastrici solari, che non hanno questa funzione, devono essere delimitati invece da un muro di cinta alto 3 metri cosi' come dispone l' art. 886 c.c. per i muri che separano fondi vicini.
art. 886 c.c. art. 900 c.c. art. 901 c.c. art. 902 c.c.



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