| L' A. ha affrontato il tema della qualificazione giuridica del
privato autorizzato all' emissione dell' H-ter 16 (documento di
accompagnamento dei prodotti petroliferi) in relazione alla modifica
dell' art. 357 c.p. (pubblico ufficiale) operata dalla l. 86/1990,
qualora quest' ultimo ne formi di ideologicamente falsi o ne alteri
di veri, prassi imponentemente adottata in tema di contrabbando
interno di prodotti petroliferi. La giurisprudenza precedente a
quest' ultima legge infatti ha sempre pressoche' univocamente
ribadito, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo
soggettivo, che la formazione di H-ter 16 falsi ad opera del privato
"autorizzato" integrasse il reato di falso in attopubblico. L' A.,
esaminando la nuova normativa e considerando solo per ipotesi di
studio sussistenti le caratteristiche tipiche dell' atto pubblico
nell' H-ter 16, ha escluso che il privato autorizzato alla sua
emissione possa comunque essere, sotto il profilo soggettivo, un
pubblico ufficiale; percio' si esclude che si integri il reato di cui
agli artt. 476 e 479 c.p. in ipotesi di falsita' del documento. Per
giungere a tale conclusione, l' A. analizza approfonditamente la
figura del pubblico ufficiale quale ridefinita dal nuovo testo dell'
art. 357 c.p.; in particolare si afferma che non puo' sussistere in
capo al privato autorizzato all' emissione dell' H-ter 16 il potere
autoritativo descritto dalla norma novellata. Quest' ultimo, si
sostiene, debba sempre coesistere con quello certificativo, in quanto
la "e" conten uta nella nuova norma non puo' che avere valore
congiuntivo e non alternativo. L' A. propone altresi' un criterio
interpretativo oggettivo per valutare quando ci si possa trovare
dinanzi ad un pubblico ufficiale in base alla nuova norma, senza che
un' esasperata e non corretta applicazione del principio della
coesiste nza in capo all' agente dei poteri certificativo e
autorizzativo porti all' affermazione della necessaria compresenza in
concreto degli stessi, in tal modo erroneamente svuotando di fatto la
previsione normativa di pubblico ufficiale.
| |