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195394
IDG920601450
92.06.01450 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Soggetti equiparati ai "coltivatori diretti": le societa'. Problemi di diritto intertemporale
Nota a Cass. sez. III civ. 5 giugno 1991, n. 6336
Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 10, pt. 1, pag. 2262-2265
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142; D9125
La controversia esaminata dalla Cassazione riguardava la natura del contratto stipulato nel 1929 tra la societa' Probi Contadini (societa' civile particolare, a norma degli artt. 1705 e 1706 c.c. 1865) e il Pio Luogo Elemosiniere della Misericordia Maggiore di Bergamo, per la conduzione di un fondo rustico. Nel 1960 era intervenuto un altro contratto e nel 1976 la societa' concessionaria aveva assunto la forma di societa' semplice. Nel 1981 il fondo era stato acquistato da una societa' a responsabilita' limitata. La Cassazione doveva decidere se si fosse in presenza di un contratto d' affitto a conduttore non coltivatore diretto, come sosteneva il concedente, venuto a scadenza il 10 novembre 1987, o di un contratto di affitto a coltivatore diretto, come tale soggetto alla disciplina di cui all' art. 2 l. 203/1982. L' A. non condivide la conclusione della Suprema Corte secondo la quale gia' anteriormente alla l. 203/1982 il vigente ordinamento positivo ammetteva che la qualifica "coltivatore diretto" spettasse, oltre che a singole persone, anche a "enti".
art. 1 d.lg.lt. 5 aprile 1945, n. 157 art. 2 d.l.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 273 art. 1 l. 25 giugno 1949, n. 353 art. 1 l. 15 luglio 1950, n. 505 art. 1 l. 16 giugno 1951, n. 435 art. 1 l. 11 luglio 1952, n. 765 art. 25 l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 7 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 1705 c.c. 1865 art. 1706 c.c. 1865
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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