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195414
IDG920601470
92.06.01470 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzo Nunzio
Inammissibilita' della verifica giudiziale della dichiarazione di necessita' del locatore per la priorita' nell' esecuzione
Nota a Pret. Napoli 3 novembre 1990
Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 10, pt. 1, pag. 2506-2509
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
L' A. condivide la sentenza in epigrafe che, in fase di opposizione all' esecuzione, ha ritenuto insindacabile il provvedimento prefettizio di concessione della forza pubblica sulla base della dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorieta' rilasciata dal locatore, in merito all' esistenza della necessita' abitativa, ai fini di ottenere la priorita' prevista dall' art. 3 d.l. 551/1988, convertito nella l. 61/1989. L' A. evidenzia che una tale conclusione sembra discendere non solo dalla previsione normativa delle conseguenze dell' eventuale mendacio o della non tempestiva occupazione dell' immobile rilasciato, ma soprattutto dalla considerazione che, qualora fosse ammissibile la verifica giudiziale della serieta' della dichiarazione di necessita', non sarebbe ammissibile, poi, pretendere il previsto risarcimento del danno in quanto il conduttore dovrebbe, in tal caso, imputare a se stesso la mancata verifica che avrebbe impedito il verificarsi del danno lamentato.
art. 24 Cost. art. 3 d.l. 30 dicembre 1988, n. 551 art. 2 l. 21 febbraio 1989, n. 61
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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