| 195414 | |
| IDG920601470 | |
| 92.06.01470 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Izzo Nunzio
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| Inammissibilita' della verifica giudiziale della dichiarazione di
necessita' del locatore per la priorita' nell' esecuzione
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| Nota a Pret. Napoli 3 novembre 1990
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| Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 10, pt. 1, pag. 2506-2509
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30640
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| L' A. condivide la sentenza in epigrafe che, in fase di opposizione
all' esecuzione, ha ritenuto insindacabile il provvedimento
prefettizio di concessione della forza pubblica sulla base della
dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorieta' rilasciata dal
locatore, in merito all' esistenza della necessita' abitativa, ai
fini di ottenere la priorita' prevista dall' art. 3 d.l. 551/1988,
convertito nella l. 61/1989. L' A. evidenzia che una tale conclusione
sembra discendere non solo dalla previsione normativa delle
conseguenze dell' eventuale mendacio o della non tempestiva
occupazione dell' immobile rilasciato, ma soprattutto dalla
considerazione che, qualora fosse ammissibile la verifica giudiziale
della serieta' della dichiarazione di necessita', non sarebbe
ammissibile, poi, pretendere il previsto risarcimento del danno in
quanto il conduttore dovrebbe, in tal caso, imputare a se stesso la
mancata verifica che avrebbe impedito il verificarsi del danno
lamentato.
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| art. 24 Cost.
art. 3 d.l. 30 dicembre 1988, n. 551
art. 2 l. 21 febbraio 1989, n. 61
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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