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195427
IDG920601483
92.06.01483 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giubboni Stefano
Aspettativa per motivi sindacali e indennita' di maternita'
Nota a Cass. sez. lav. 29 maggio 1991, n. 6078
Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 11, pt. 1, pag. 2652-2655
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D71135; D7443; D7063
Con la sentenza in epigrafe si consolida l' indirizzo secondo il quale la lavoratrice in aspettativa sindacale da piu' di 60 giorni nel momento in cui inizia il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza, ha diritto all' indennita' di maternita' prevista dall' art. 15 l. 1204/1971. La Suprema Corte estrapola tale regola di diritto dall' art. 31 comma 4 dello Statuto dei lavoratori (in cui si prevede il diritto alle prestazioni previdenziali di malattia dei lavoratori in aspettativa sindacale o politica), considerando tale disposizione come speciale, e percio' prevalente, rispetto a quelle di cui all' art. 17 comma 2 l. 1204 cit. Disposizione, quest' ultima, sulla quale per contro la stessa Corte di Cassazione (con due ormai superate sentenze del 1982 e del 1983) aveva fondato, in ragione dell' attribuzione ad essa del carattere di specialita', l' opposta soluzione del problema esaminato (ovvero l' esclusione del diritto all' indennita' di maternita' nel predetto caso). La recente decisione della Suprema Corte, pur criticabile sotto il centrale profilo del riconoscimento del carattere di specialita' all' art. 31 comma 4 Statuto dei lavoratori e non, come parrebbe piu' corretto, all' art. 17 comma 2 l. 1204 cit., fornisce ad ogni modo una soluzione normativa sostanzialmente condivisibile, in quanto coerente con i principi costituzionali e in particolare con quelli posti a tutela della maternita'.
art. 31 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 15 l. 30 dicembre 1971, n. 1204 art. 17 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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