| 195427 | |
| IDG920601483 | |
| 92.06.01483 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Giubboni Stefano
| |
| Aspettativa per motivi sindacali e indennita' di maternita'
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. lav. 29 maggio 1991, n. 6078
| |
| Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 11, pt. 1, pag. 2652-2655
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D71135; D7443; D7063
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Con la sentenza in epigrafe si consolida l' indirizzo secondo il
quale la lavoratrice in aspettativa sindacale da piu' di 60 giorni
nel momento in cui inizia il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro per gravidanza, ha diritto all' indennita' di maternita'
prevista dall' art. 15 l. 1204/1971. La Suprema Corte estrapola tale
regola di diritto dall' art. 31 comma 4 dello Statuto dei lavoratori
(in cui si prevede il diritto alle prestazioni previdenziali di
malattia dei lavoratori in aspettativa sindacale o politica),
considerando tale disposizione come speciale, e percio' prevalente,
rispetto a quelle di cui all' art. 17 comma 2 l. 1204 cit.
Disposizione, quest' ultima, sulla quale per contro la stessa Corte
di Cassazione (con due ormai superate sentenze del 1982 e del 1983)
aveva fondato, in ragione dell' attribuzione ad essa del carattere di
specialita', l' opposta soluzione del problema esaminato (ovvero l'
esclusione del diritto all' indennita' di maternita' nel predetto
caso). La recente decisione della Suprema Corte, pur criticabile
sotto il centrale profilo del riconoscimento del carattere di
specialita' all' art. 31 comma 4 Statuto dei lavoratori e non, come
parrebbe piu' corretto, all' art. 17 comma 2 l. 1204 cit., fornisce
ad ogni modo una soluzione normativa sostanzialmente condivisibile,
in quanto coerente con i principi costituzionali e in particolare con
quelli posti a tutela della maternita'.
| |
| art. 31 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 15 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
art. 17 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |