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195430
IDG920601486
92.06.01486 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marra Luca
Nullita' del contratto di lavoro a tempo parziale per vizi di forma
Nota a Cass. sez. lav. 3 maggio 1991, n. 4811
Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 11, pt. 1, pag. 2685-2688
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D73; D306100; D771
Con la sentenza in epigrafe la Cassazione conferma l' interpretazione proposta nella sua precedente pronuncia n. 8169/1990 affermando, da un lato, che il difetto di forma scritta e/o la mancata specificazione della distribuzione dell' orario nell' arco temporale di riferimento comporta la nullita' del contratto a tempo parziale; dall' altro, che al lavoratore spetta solo la retribuzione corrispondente all' attivita' effettivamente prestata, ex art. 2126 c.c., non verificandosi alcuna conversione del contratto a part time in contratto a tempo pieno, salva solo l' ipotesi in cui il giudice accerti che le parti avrebbero comunque concluso un contratto di lavoro, nonstante la nullita' della clausola di orario ridotto, e che il lavoratore ha messo a disposizione del datore le proprie energie. L' A. esamina la questione e la sentenza, che si differenzia dalla precedente per quanto riguarda la salvezza della volonta' delle parti nonostante la nullita' dell' accordo, fatta con riferimento all' art. 1419 comma 1 c.c. anziche' ex art. 1424 c.c.
art. 5 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 l. 19 dicembre 1984, n. 863 art. 1325 c.c. art. 1418 c.c. art. 1419 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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