| 195432 | |
| IDG920601488 | |
| 92.06.01488 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gremigni Luca
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| Assunzione della lavoratrice in stato di gravidanza per lo
svolgimento di mansioni vietate dalla legge
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| Nota a Cass. sez. lav. 16 aprile 1991, n. 4064
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| Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 11, pt. 1, pag. 2698
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D73; D7063; D7774
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| Una donna al quinto mese di gravidanza, dopo essere stata assunta da
un' azienda di trasporti con le mansioni di bigliettatia in servizio
di linea, riceveva dal datore la comunicazione che la sua assunzione
doveva considerarsi come non avvenuta, stante il divieto per le
lavoratrici madri di svolgere attivita' lavorativa sui mezzi di
locomozione in movimento. Il Tribunale, riformando la sentenza di
primo grado, accoglieva la tesi dell' illegittimita' del contratto di
lavoro, trattandosi nella specie di una prestazione contra legem. La
Cassazione ha invece sostenuto che il divieto di adibire la
lavoratrice madre a determinate mansioni riguarda soltanto il momento
dell' esecuzione del contratto. Il giudice di rinvio dovra' attenersi
al seguente principio di diritto: "la lavoratrice al quinto mese di
gravidanza ha diritto di accesso al lavoro in condizioni di
eguaglianza con gli altri lavoratori e le eventuali mansioni di
assunzione, se interdettele per legge, sono obbligatoriamente
sostituite con mansioni diverse, salva prova (a carico del datore di
lavoro) dell' impossibilita', da accertarsi dall' Ispettorato del
lavoro ai sensi dell' art. 5 l. 1204/1971, di tale sostituzione".
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| art. 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
art. 3 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
art. 5 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
d.p.r. 25 novembre 1976, n. 1026
l. 9 dicembre 1977, n. 903
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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