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195440
IDG920601496
92.06.01496 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Jaccheri Elena
Riflessioni sull' art. 618 bis c.p.c. e sul concetto di verbale di conciliazione esperibile come titolo esecutivo ai sensi dell' art. 411 c.p.c.
Nota a Pret. Sanremo 5 marzo 1991
Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 11, pt. 1, pag. 2830-2836
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4192; D4386; D760; D765
La sentenza in esame, sull' applicazione dell' art. 618 bis comma 1 c.p.c., ribadisce il principio consolidato in dottrina e giurisprudenza secondo il quale nelle esecuzioni forzate iniziate sulla base di titoli esecutivi emessi in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, le opposizioni all' esecuzione promosse prima dell' inizio del pignoramento rientrano nella competenza per materia del Pretore quale giudice del lavoro. Per quanto riguarda il secondo punto affrontato dalla sentenza, il Pretore ha sostenuto che, come nel caso in esame, il verbale di accordo da cui derivino prestazioni corrispettive non rientra nella fattispecie di cui all' art. 411 c.p.c. Per quanto riguarda il primo punto, l' A. propone una riflessione sul ruolo dell' art. 618 bis c.p.c.; riguardo al secondo punto, ritiene che anche un accordo da cui sorgano prestazioni corrispettive o con il quale le parti si facciano reciproche concessioni puo' rientrare nel paradigma dell' art. 411 c.p.c.
art. 411 c.p.c. art. 618 bis c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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